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CFR

Statuto (11 settembre 2000)

Il Circolo è associato con la fondazione Circolo Fratelli Rosselli, con sede in Firenze Piazza della Libertà n.16, previo espletamento delle necessarie procedure.

Art. 1 – Costituzione
E’ costituita in Roma, ai sensi dell’ 36 del C.C. e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata CIRCOLO DI CULTURA POLITICA “FRATELLI ROSSELLI ONLUS” DI ROMA. (*)

Il Circolo è associato con la fondazione Circolo Fratelli Rosselli, con sede in Firenze Piazza della Libertà n.16, previo espletamento delle necessarie procedure.

Art. 2 – Finalità.
Il Circolo è una organizzazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fine di lucro e ha scopo di studiare, approfondire, dibattere i principali problemi culturali, politici, economici e sociologici che interessano la Società moderna.

Il Circolo, fra gli altri mezzi idonei al raggiungimento dei fini sociali, si propone in particolare le seguenti attività:
a) promuovere riunioni, conferenze, letture, conversazioni e discussioni sui problemi fondamentali che si presentano all’attenzione dell’opinione pubblica;
b) curare la pubblicazione e la diffusione di ricerche e di studi sui predetti problemi;
c) fondare una biblioteca di interesse generale e per specifiche attività del Circolo e costituire uno schedario bibliografico;
d) costituire un servizio di collegamento, di scambi bibliografici e di consultazioni con analoghe associazioni, pubblici istituti e raccolte private;
e) istituire una sala di lettura fornita delle più importanti pubblicazioni italiane e straniere;
f) promuovere e costituire rapporti federativi con altre istituzioni e associazioni politico-culturali presenti nel territorio nazionale e internazionale;
g) promuovere la valorizzazione delle “cose” di interesse artistico e storico, comprese le biblioteche;
h) promuovere la tutela dei diritti civili anche attraverso la organizzazione di corsi di formazione politica e sociale;
i) promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
l) promuovere la tutela e la valorizzazione della natura, dell’ambiente, dello sport e dell’assetto urbano e territoriale.

L’Associazione non può svolgere altre attività oltre a quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente connesse per le quali verrà tenuta una separata contabilità.

In caso di raccolte pubbliche di fondi l’Associazione si uniforma a quanto disposto dall’articolo 8 del menzionato D.L. n. 460/1997.

L’attività del Circolo si svolge con criterio unitario ma può distinguersi in Sezioni (di scienze storiche e filosofiche; di scienze economiche, giuridiche e sociali; di scienze naturali applicate; di lettere ed arti; di scienze ambientali ed urbanistiche; ecc.) che riuniscano i soci secondo le loro attività ed attitudini e curino il formarsi di nuclei per lo studio di determinati problemi.

Ogni socio può aderire a più sezioni o nuclei.

Art. 3 – Soci
Possono essere soci le persone che abbiano compiuto l’età di diciotto anni. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 4 – Ammissione dei Soci
L’ammissione a socio avviene:
a) dietro invito del Consiglio Direttivo;
b) dietro presentazione di domanda al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di due soci.

Il Consiglio Direttivo delibera inappellabilmente, anche senza motivazione, sull’accettazione o meno della domanda di ammissione.

Art. 5) Hanno, a tutti gli effetti, la qualifica di soci anziani del Circolo:
a) i soci fondatori;
b) coloro che vengono cooptati a norma dell’ultimo comma del presente articolo.

Hanno titolo a proporre la cooptazione di nuovi soci anziani, i soci anziani che siano membri del Consiglio Direttivo e che si costituiscono all’uopo in apposita commissione; la loro proposta deve essere sottoposta all’approvazione di tutti gli altri soci anziani, i cui voti vengono espressi o in assemblea o mediante referendum, e computati secondo il criterio della maggioranza.

Art. 6) I soci, siano o no anziani, si distinguono in:
a) soci benemeriti;
b) soci sostenitori;
c) soci ordinari.
Sono soci benemeriti dell’associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori i soci che pagano una somma annua non inferiore al doppio della quota cui sono tenuti i soci ordinari.

Sono soci ordinari tutti coloro che pagano una quota annua nella misura fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) Tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, hanno gli stessi diritti, salvo quanto disposto nell’art. 13 e purché siano in regola con le quote sociali. Essi possono: partecipare alle assemblee; frequentare i locali, la biblioteca e la sala di lettura; presenziare alle riunioni, alle convenzioni e ai dibattiti.

Art. 8) La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni scritte, presentate al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della fine dell’anno sociale;
b) per mancato pagamento della quota sociale, trascorso un mese dalla diffida scritta del Consiglio Direttivo;
c) per cancellazione dal libro dei soci, deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità morale.
Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve essere comunicata al socio entro cinque giorni, l’interessato può ricorrere dinanzi all’Assemblea nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Art. 9 – ORGANI DEL CIRCOLO
Gli organi del Circolo sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo; ,
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10 – ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all’associazione e viene convocata, in via ordinaria, per iniziati-va del consiglio direttivo, almeno una volta all’anno e non, oltre il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ed in via straordinaria quando lo reputi opportuno il consiglio direttivo o la convocazione sia richiesta da non meno di un terzo dei soci o nel caso previsto dall’art. 8 ultimo capoverso.

L’avviso di convocazione delle assemblee deve essere comunicato ai soci almeno cinque (domi prima della data fissata per l’assemblea.

Art. 11) Per la validità delle assemblee è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora, le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese con il suffragio della metà più uno dei votanti e sono impegnative per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art. 12) L’assemblea dei soci esamina l’attività svolta dal consiglio direttivo, approva i bilanci, indica l’azione futura da compiere e, quando sia convocata con questo scopo, elegge il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti a norma degli artt. 13 e 17; delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione, delibera sulle modifiche al presente statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione e delibera sull’eventuale destinazione di utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale e comunque nel rispetto di quanto espressamente disposto dal successivo articolo 20.

Nelle elezioni per la formazione degli organi sociali si procede a scrutinio palese o segreto, secondo la decisione che verrà assunta dall’assemblea di volta in volta ed a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti, viene scelto il socio che abbia maggiore anzianità sociale.

Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è composto, da un numero dispari consiglieri compreso tra un minimo di nove e un massimo venticinque, compresi il presidente, i vicepresidenti e il tesoriere.
L’assemblea determina alla scadenza triennale del consiglio direttivo il numero dei suoi membri per il successivo triennio fra i suddetti numeri minimo e massimo dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo viene nominato:
a) dai soci anziani per la metà del numero pari immediatamente inferiore a quello della totalità dei membri del consiglio direttivo, più un altro consigliere;

b) dall’assemblea di tutti i soci per la metà del numero pari immediatamente inferiore a quello della totalità dei membri del consiglio direttivo.

Ove l’assemblea determini il numero dei membri del consiglio direttivo del triennio in un numero dispari inferiore a venticinque, il consiglio direttivo potrà eleggere per cooptazione altri membri sino a raggiungere il numero massimo di venticinque.

Art. 14) Il consiglio direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Esso provvede all’attuazione del programma del Circolo, all’esecuzione delle deliberazioni delle assemblee, all’amministrazione ed alla conservazione dei beni sociali e su ogni altra materia di sua competenza.

In particolare al termine di ogni anno sociale, che inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre, il consiglio direttivo redige una relazione sull’attività svolta, prepara il bilancio consuntivo dell’esercizio ed un bilancio preventivo per l’anno successivo. Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea con-vocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 15) Il consiglio direttivo elegge nel suo seno un presidente ed uno o più vicepresidenti, nonché un tesoriere.

Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.

Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinarla amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il vice-presidente più anziano per età sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle sue funzioni.

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il consiglio direttivo si avvarrà inoltre di un segretario esecutivo da lui designato, scegliendolo anche fra i soci non facenti parte del consiglio direttivo. 

Art. 16) Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente, o in sua assenza dal vice-presidente anziano, di loro iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In particolare il consiglio direttivo è convocato entro il 28 febbraio di ciascun anno per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre entrambi all’approvazione dell’assemblea. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale il voto negativo

Art. 17 – REVISORI DEI CONTI 
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti direttamente dall’assemblea dei soci; l’incarico di revisore è incompatibile con quello di consigliere.

Il Collegio dei revisori resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Collegio dei revisori dei conti presenta ed illustra all’assemblea dei soci la sua relazione scritta sulla gestione finanziaria del consiglio direttivo. A tal fine il consiglio direttivo deve esibire al Collegio dei revisori dei conti i libri contabili almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea dei soci.

Art. 18) Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 19) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti, nonché il libro degli aderenti all’associazione.

Art. 20) ENTRATE E BENI PATRIMONIALI
Le entrate del Circolo sono costituite da:
a) quote sociali, la cui misura è stabilita annualmente dall’assemblea;
b) contributi di enti pubblici e privati;
c) eventuali donazioni.
Il bilancio del circolo è pubblico.

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 – SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
In deroga a quanto disposto dall’art. 11, lo scioglimento del Circolo non può essere deliberato che con le norme stabilite dall’art. 22. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – MODIFICHE STATUTARIE
Le deliberazioni relative allo Statuto dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci, ivi compreso nel computo il voto favorevole della maggioranza dei soci anziani espressa o in assemblea o mediante referendum.

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel D.Lvo n.460 del 1997, nel libro I del Codice Civile e nelle norme di legge in materia.

Art.23 – NORMA TRANSITORIA 
In sede di atto costitutivo verrà nominato un Consiglio Direttivo composto di tre membri con l’impegno di indire entro tre mesi l’Assemblea per la nomina degli altri componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

FIRMATO: Umberto DE MARTINO – Francesca NERONI – Donata PACCES – Cinzia Barbara BELLONE – Maria Emanuela VESCI, Notaio.

(*) Recesso dalla qualifica ONLUS dall’8/11/2004

 

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